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IMPIANTI ELETTRICI

Gli obblighi del D.P.R. 462/01

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IL D.P.R. 462/01

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GLI OBBLIGHI DEL D.P.R. 462/01

Il D.P.R. n. 462 del 22/10/2001 ha introdotto, per i datori di lavoro, alcuni nuovi obblighi relativi agli impianti elettrici. Tali obblighi riguardano gli impianti elettrici che rientrano nel campo d’applicazione del D.P.R. 547/55 e D.M. 22/12/58 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro -.

Dal 23/1/2002, ovvero dall’entrata in vigore del D.P.R. 462/01, il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere la verifica periodica dell’impianto di terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (art. 4).

Per gli impianti elettrici presenti nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere la verifica periodica dell’impianto di terra e dell’impianto elettrico nel suo complesso (art. 6).

Il datore di lavoro (società, professionista, artigiano, titolare di esercizio pubblico, amministrazione pubblica, ecc.), al fine di svolgere la sua specifica attività, è anche il titolare del contratto di fornitura dell’energia elettrica per l’impianto elettrico utilizzato dai propri lavoratori subordinati. In questa veste di titolare di una utenza elettrica, il datore di lavoro, ha la responsabilità di mantenere efficiente e sicuro il proprio impianto elettrico ed è conseguentemente soggetto ai dettami del D.P.R. 462/01.

In altri termini per ogni utenza elettrica non “residenziale” e/o “privata” (che risulta utilizzata anche da un solo lavoratore subordinato) si configurano gli obblighi del D.P.R. 462/01 a carico del datore di lavoro (titolare del contratto di fornitura dell’energia elettrica).

Sono quindi soggette agli obblighi citati tutte le attività:

  • industriali (piccole, medie e grandi industrie),

  • artigianali (di qualsiasi genere e dimensione),

  • professionali (studi di professionisti –commercialisti, notai, avvocati, geometri, architetti, consulenti, ecc.-, studi medici –dentisti, oculisti, veterinari, ecc.-, ecc.),

  • commerciali (negozi di qualsiasi genere e dimensione, centri commerciali, depositi di logistica, magazzini, distributori di benzina, ecc.),

  • di servizi (uffici di qualsiasi genere e dimensione –assicurazioni, società investimenti, società immobiliari, società di consulenza, associazioni, ecc.-, scuole, palestre, centri estetici, ospedali, laboratori analisi, farmacie, alberghi, case di riposo e cura, pubblica amministrazione, scuole guida, condomini con portineria, ecc.),

  • di intrattenimento (cinema, teatri, discoteche, sale congressi, piscine, campi da gioco, ristoranti, bar, ecc.),

  • di tipo agricolo/alimentare (produzione, lavorazione, immagazzinamento, distribuzione, ecc.),

  • ecc..