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IMPIANTI
ELETTRICI
Gli
obblighi del D.P.R. 462/01
Gli
Organismi Abilitati
Verifiche
Periodiche
Verifiche
Straordinarie
IL
D.P.R. 462/01
ASCENSORI
Gli
obblighi del D.P.R. 162/99
Gli
Organismi Notificati
Verifiche
Periodiche
Verifiche
Straordinarie
IL
D.P.R. 162/99
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VERIFICHE PERIODICHE
La verifica periodica
ha lo scopo di accertare la permanenza delle condizioni di
sicurezza sugli impianti elettrici. La verifica periodica
comprende le tre fasi sotto elencate.
Esame a vista
E’
un esame preliminare alle prove e deve accertare che i componenti
elettrici siano:
conformi alle
prescrizioni delle relative norme,
scelti e messi
in opera correttamente,
non danneggiati
visibilmente.
E’
parte integrante dell’esame a vista l’analisi della
documentazione relativa all’impianto elettrico
(planimetrie, schemi elettrici, ecc.).
Prove e
misure
Vengono
eseguite, utilizzando appropriati strumenti, al fine di accertare
la rispondenza dell’impianto alle Norme CEI. In funzione
della tipologia dell’impianto possono essere:
prova di
continuità,
prova di
efficienza delle protezioni differenziali,
misura
dell’impedenza dell’anello di guasto,
misura della
resistenza di terra,
ecc..
Rilascio del
verbale di verifica - periodicità
Il
verbale di verifica contiene i risultati degli esami compiuti ed
eventuali osservazioni e prescrizioni.
La periodicità con cui devono essere eseguite le verifiche
periodiche è fissata dal D.P.R. 462/01 (art.
4 e art. 6) in:
due anni
per gli impianti di terra ed i dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche negli ospedali, nelle case di cura, nei
cantieri e comunque nei luoghi a maggior rischio in caso
d’incendio. La caratteristica dei locali “a maggio
rischio in caso d’incendio” è in genere
rilevabile dall’analisi dei rischi fatta per ottemperare
la 626/94; sono da ritenersi comunque tali tutte le attività
lavorative soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione
Incendi – DI 16/2/82 – aziende ed uffici nei quali
siano impegnati oltre 500 addetti; alberghi, pensioni, motel,
dormitori e simili con oltre 25 posti letto; scuole con oltre
100 persone presenti; locali adibiti a depositi di merci e
materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 m2;
locali di spettacolo e di trattenimento con capienza superiore a
100 posti; industrie dell’arredamento, dell’abbigliamento
e della lavorazione della pelle, calzaturifici con più di
25 addetti; ecc.);
due anni
per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione
(art. 6);
cinque anni per tutti gli
altri impianti di terra e dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche (art. 4).
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