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IL DPR 462/01
Gazzetta
Ufficiale N. 6 del 08 Gennaio 2002
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462
Regolamento
di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
Capo
I
Disposizioni generali
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto,
della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59,
allegato 1, n. 11; Visto il decreto del Presidente della
Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto il decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12
settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione
delle modalita' e delle documentazioni relative all'esercizio
delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11
dicembre 1959; Vista la normativa tecnica comunitaria UNI
CEI; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 447, concernente regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere
interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree
destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20,
com-ma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 marzo 2001; Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001; Sentita la
Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001; Acquisito il parere
della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato della
Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute,
rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001; Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2001; Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive,
del lavoro e delle politiche sociali e della salute; E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito
di applicazione 1. Il presente regolamento
disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli
impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in
luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di
lavoro. 2. Con uno o piu' decreti del Ministero della
salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed il Ministero delle attivita' produttive, sono dettate
disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia
di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In
particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa
a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in
luoghi con pericolo di esplosione.
Avvertenza: Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note
al preambolo: - L'art. 87, quinto comma della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere
di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti. - Si riporta l'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri): "2. - Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". -
Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "Art.
20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta
al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme
concernenti procedimenti amministrativi, anche coninvolgenti
amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri
per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto
dalla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e'
presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione dei procedimenti amministrativi. 2. Nelle
materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i
regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a
quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la
materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma
2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. I regolamenti sono
emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari
e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del
Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere delle
commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. 4.
I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate
le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 5. I
regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi: a)
semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che
agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in
modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle
amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze
degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei,
sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo
centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma
confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini
per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di
conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c)
regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici
della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di
procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che
si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in un
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di
semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono
particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in
essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione
delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed
estensione delle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti,
di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi anche decisionali, che non richiedano,
in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma
collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze
di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei
soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione
delle responsabilita' e delle procedure di verifica e
controllo; g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' corrispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario; g-ter) soppressione dei
procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i
cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche
attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta
con forme di autoregolamentazione da parte degli
interessati; g-quater) adeguamento della disciplina
sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti
amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche
sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio; g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere generale,
qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una
difforme disciplina settoriale; g-sexies) regolazione, ove
possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte la fasi
del procedimento; g-septies) adeguamento delle procedure alle
nuove tecnologie informatiche. 5-bis. I riferimenti a testi
normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare
di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al
comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione. 6. I servizi di controllo
interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme
contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione
dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni
e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per
il miglioramento dell'azione amministrativa. 7. Le regioni a
statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1
a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei
principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che
costituiscono principi generali sull'ordinamento giuridico. Tali
disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino
a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nella legge medesima. 8. In sede di
prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei
principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali
norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai
sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui
all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti
materie: a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 254, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi
collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento
del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con
compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto
allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate
a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
abbandono degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli
studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per
le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo
criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione
alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a
definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione
delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le
norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione
biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari; d)
procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca,
di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti
dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per
l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni
e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva,
ministeriale o prefettizia. 9. I regolamenti di cui al comma
8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia. 10. In attesa
dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c),
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto
dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche
nelle more della Costituzione della Consulta nazionale per il
diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima
legge. 11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega
ovvero di legificazione necessarie alla compilazione di testi
unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento
alle materie interessate dalla attuazione della presente legge,
il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle
materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da
riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c) anche attraverso le necessarie modifiche
internazionali o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti
dagli articoli 14 e 17 del presente articolo". - Si
riporta il n. 11 dell'allegato 1 della citata legge 15 marzo
1997, n. 59: "11. - Procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici, di impianti elettrici pericolosi: decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38,
39, 40, 336 e 338; regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; legge 5
marzo 1990, n. 46; decreto del Presidente della Repubblica 6
dicembre 1991, n. 447;". - Il decreto ministeriale 12
settembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959, reca:
"Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalita' e
delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei
controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul
lavoro". - Il decreto del Presidente della Repubblica del
20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere
interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree
destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Capo
II
Impianti
elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche
Art.
2. Messa in esercizio e omologazione
dell'impianto 1. La messa in esercizio degli impianti
elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche non puo' essere effettuata prima della
verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione
di conformita' ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione
di conformita' equivale a tutti gli effetti ad omologazione
dell'impianto. 2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio
dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di
conformita' all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente
competenti. 3. Nei comuni singoli o associati ove e' stato
attivato lo sportello unico per le attivita' produttive la
dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata allo stesso.
Art.
3. Verifiche a campione 1. L'ISPESL effettua a
campione la prima verifica sulla conformita' alla normativa
vigente degli impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti
elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA. 2.
Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL,
d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti
criteri: a) localizzazione dell'impianto in relazione alle
caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui e'
situato l'impianto; b) tipo di impianto soggetto a
verifica; c) dimensione dell'impianto. 3. Le verifiche sono
onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del
datore di lavoro.
Art. 4. Verifiche
periodiche - Soggetti abilitati 1. Il datore di lavoro e'
tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonche'
a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni,
ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti
ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di
incendio per i quali la periodicita' e' biennale. 2. Per
l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge
all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal
Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri
stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. 3. Il
soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il
relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed
esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. 4. Le
verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono
a carico del datore di lavoro.
Capo
III
Impianti
in luoghi con pericolo di esplosione
Art.
5. Messa in esercizio e omologazione 1. La messa
in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione
non puo' essere effettuata prima della verifica di conformita'
rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2. 2. Tale
verifica e' effettuata dallo stesso installatore dell'impianto,
il quale rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi della
normativa vigente. 3. Entro trenta giorni dalla messa in
esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la
dichiarazione di conformita' all'ASL o all'ARPA territorialmente
competenti. 4. L'omologazione e' effettuata dalle ASL o
dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima
verifica sulla conformita' alla normativa vigente di tutti gli
impianti denunciati. 5. Nei comuni singoli o associati ove e'
stato attivato lo sportello unico per le attivita' produttive la
dichiarazione di cui al comma 3 e' presentata allo sportello. 6.
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Art.
6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati 1.
Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni
dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica
periodica ogni due anni. 2. Per l'effettuazione della
verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad
eventuali organismi individuati dal Ministero delle attivita'
produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa
tecnica europea UNI CEI. 3. Il soggetto che ha eseguito la
verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di
lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi
di vigilanza. 4. Le verifiche sono onerose e le spese per la
loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Capo
IV
Disposizioni
comuni ai capi precedenti
Art.
7. Verifiche straordinarie 1. Le verifiche
straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli
organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive,
sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI
CEI. 2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate
nei casi di: a) esito negativo della verifica periodica; b)
modifica sostanziale dell'impianto; c) richiesta del datore
del lavoro.
Art. 8. Variazioni
relative agli impianti 1. Il datore di lavoro comunica
tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL
e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione
dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il
trasferimento o spostamento degli impianti.
Capo
V
Disposizioni
transitorie e finali
Art.
9. Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) gli
articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547; b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12
settembre 1959, nonche' i modelli A, B e C allegati al medesimo
decreto. 2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute
in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni
del presente regolamento. 3. Il presente regolamento si
applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua
entrata in vigore.
Nota all'art. 9: - Il decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, reca: "Norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
Art.
10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addi' 22 ottobre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione
pubblica Marzano, Ministro delle attivita' produttive Maroni,
Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sirchia,
Ministro della salute Visto, il Guardasigilli:
Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre
2001 Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 170
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